Art. 129. (Effetti del matrimonio annullato per violenza). Nel caso in cui il consenso del coniuge e' stato estorto con violenza, gli effetti indicati nell'articolo precedente valgono rispetto al coniuge che ha subito la violenza e ai figli; valgono anche rispetto all'altro coniuge, se concorrono le condizioni previste dall'articolo precedente.