(CODICE CIVILE-art. 129)
                              Art. 129. 
 
          (Effetti del matrimonio annullato per violenza). 
 
  Nel caso in cui il  consenso  del  coniuge  e'  stato  estorto  con
violenza,  gli  effetti  indicati  nell'articolo  precedente  valgono
rispetto al coniuge che ha subito la violenza  e  ai  figli;  valgono
anche  rispetto  all'altro  coniuge,  se  concorrono  le   condizioni
previste dall'articolo precedente.