Art. 24. Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza stabilito in un comune, il prefetto deve avvertirne il comune stesso prima del mese di ottobre, perche' comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio. Esso deve comunicare al comune i motivi che lo hanno indotto a decretarne l'aumento onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie.