(Allegato B-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza
stabilito in un comune, il prefetto deve avvertirne il comune  stesso
prima del mese di ottobre, perche' comprenda l'aumento di  spesa  nel
suo bilancio. 
 
  Esso deve comunicare al comune i motivi  che  lo  hanno  indotto  a
decretarne l'aumento onde l'amministrazione comunale sia in grado  di
rappresentargli le ragioni contrarie.