Articolo 134 Ambito di applicazione della presente Parte 1. La presente Parte si applica all'Area. 2. Le attivita' condotte nell'Area sono regolate dalle disposizioni della presente Parte. 3. Il deposito delle carte o degli elenchi di coordinate geografiche che indicano i limiti di cui all'articolo 1, 1, 1, cosi' come la pubblicita' da dare loro sono regolati dalla Parte VI. 4. Nessuna disposizione del presente articolo incide sulla determinazione del limite esterno della piattaforma continentale conformemente alla Parte VI o sulla validita' degli accordi relativi alla delimitazione fra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.