(Convenzione - art. 134)
                            Articolo 134 
             Ambito di applicazione della presente Parte 
   1. La presente Parte si applica all'Area. 
   2.  Le  attivita'   condotte   nell'Area   sono   regolate   dalle
disposizioni della presente Parte. 
   3.  Il  deposito  delle  carte  o  degli  elenchi  di   coordinate
geografiche che indicano i limiti di cui all'articolo 1, 1, 1,  cosi'
come la pubblicita' da dare loro sono regolati dalla Parte VI. 
   4.  Nessuna  disposizione  del  presente  articolo  incide   sulla
determinazione del  limite  esterno  della  piattaforma  continentale
conformemente alla Parte VI o sulla validita' degli accordi  relativi
alla delimitazione fra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.