(Regolamento- art. 42)
Art. 42 Regole generali di comportamento 
1 Il conduttore deve regolare la velocita' del  natante  in  modo  da
poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri  in  relazione  alle
condizioni  della  navigazione.  Egli  deve  eseguire  ogni   manovra
tempestivamente ed in maniera da non generare confusioni. 
2 I cambiamenti di rotta e di velocita' non devono creare pericoli di
collisione.