Art. 42 Regole generali di comportamento 1 Il conduttore deve regolare la velocita' del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione. Egli deve eseguire ogni manovra tempestivamente ed in maniera da non generare confusioni. 2 I cambiamenti di rotta e di velocita' non devono creare pericoli di collisione.