(Regolamento- art. 45)
Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli 
   In caso d'incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto  disposto
all'articolo 44, devono scostarsi: 
a. tutti i natanti dai battelli in servizio regolare di linea; 
b. ogni natante, ad eccezione dei battelli in  servizio  regolare  di
   linea, dai battelli per il trasporto di merci; 
c. ogni natante, ad eccezione dei battelli in  servizio  regolare  di
   linea e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni
   per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo
   33; 
d. ogni natante, ad eccezione dei battelli in  servizio  regolare  di
   linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni
   per la pesca professionale recanti i segnali previsti all'articolo
   33, dai battelli a vela; 
e. ogni battello a motore, ad  accezione  dei  battelli  in  servizio
   regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e  delle
   imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti
   all'articolo 33, dai battelli a remi.