Art. 48 Comportamento dei battelli a vela fra di loro 1 Quando due battelli a vela si avvicinano l'uno all'altro, in modo da rischiare l'abbordaggio, uno di essi deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altro, nel modo seguente: a. quando ciascuno di essi prende il vento da lati diversi, il battello che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altro; b. quando tutti e due i battelli hanno il vento dallo stesso lato, il battello che e' sopravvento deve lasciare libera la rotta al battello che e' sottovento; c. se un battello con il vento sulla sinistra vede un battello sopravento e non puo' stabilire con sicurezza se l'altro ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta a quest'ultimo. 2 Ai fini della presente regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui e' bordato il boma della randa.