(Regolamento- art. 49)
Art. 49 Comportamento dei natanti che devono 
                scostarsi da altri natanti 
1 I natanti che devono scostarsi da altri natanti devono  lasciare  a
questi ultimi lo spazio necessario in  modo  da  consentire  loro  di
proseguire la rotta e manovrare. Essi devono tenersi ad una  distanza
di almeno 50 m nei confronti di  battelli  in  servizio  regolare  di
linea recanti i segnali previsti all'articolo 28, e ad  una  distanza
di 200 m almeno se incrociano da  poppavia  le  imbarcazioni  per  la
pesca professionale. 
2 Per quanto possibile: 
a. le imbarcazioni da diporto devono mantenere le  distanze  previste
al punto 1 anche nei confronti delle imbarcazioni  che  praticano  la
pesca con attrezzi  a  traino  e  che  portano  il  segnale  previsto
all'articolo 33 punto 2; 
b. i battelli per  il  trasporto  di  merci  devono  tenersi  ad  una
distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa  le  imbarcazioni
per  la  pesca  professionale  che  portano   il   segnale   previsto
all'articolo 33 punto 1. 
   In caso di pericolo  di  abbordaggio  si  applicano  comunque  gli
articoli 45 - 47 senza restrizioni.