(Regolamento- art. 53)
Art. 53 Porti e pontili di approdo 
1 I natanti che escono da un porto hanno la precendenza su quelli che
vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio  regolare
di linea o di natanti in difficolta'. I battelli in servizio regolare
di  linea  o  quelli  in  difficolta'   devono   comunque   segnalare
tempestivamente la loro entrata emettendo il  segnale  acustico  "tre
suoni prolungati". 
2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da  un  porto.
E' vietata la sosta in prossimita' dell'imboccatura di un porto. 
3 I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d'approdo in maniera da
ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare di  linea  in
arrivo ed in partenza, ne' ormeggiarsi a detti pontili.