(Regolamento- art. 54)
Art. 54 Navigazione in prossimita' della riva 
1 I battelli a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare
di linea e delle imbarcazioni che effettuano la pesca  professionale,
possono percorrere la zona rivierasca interna soltanto per approdare,
partire, stazionare o  per  attraversare  passaggi  stretti.  Durante
queste manovre essi devono scegliere la via piu' breve e non superare
la velocita di 10 km/h. 
2 E' vietato navigare nelle zone protette e nelle zone di vegetazione
acquatica, quali i canneti, i giuncheti e le ninfee. I governi  degli
Stati contraenti possono prescrivere una distanza minima.