(Regolamento- art. 55)
Art. 55 Pratica dello sci nautico o impiego di altre 
                 attrezzature similari 
1 La pratica dello sci nautico o l'impiego di  attrezzature  analoghe
e' consentita solo di giorno e con buona visibilita', al piu'  presto
a partire dalle ore 8 e al piu' tardi fino alle ore 21. 
2 Nelle zone rivierasche e' vietata la pratica dello  sci  nautico  o
l'impiego di attrezzature analoghe, salvo che nei corridoi  riservati
per la partenza e l'arrivo ufficialmente autorizzati e negli  specchi
d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso. 
3 Il  conduttore  del  natante  che  effettua  il  traino  dev'essere
accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e
di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a
svolgere questo compito. 
4 Il natante che effettua il traino  e  lo  sciatore  nautico  devono
mantenere una distanza di almeno 50  m  dagli  altri  natanti  e  dai
bagnanti. Il cavo di traino non  deve  essere  elastico  e  non  deve
essere trainato a vuoto nell'acqua. 
5 E' vietato il traino simultaneo di piu' di due sciatori nautici. 
6  E'  parimenti  vietato  rimorchiare  attrezzature  per   il   volo
(aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari). 
7  Speciali   deroghe   potranno   essere   concesse   dall'autorita'
competente.