Art. 55 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari 1 La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe e' consentita solo di giorno e con buona visibilita', al piu' presto a partire dalle ore 8 e al piu' tardi fino alle ore 21. 2 Nelle zone rivierasche e' vietata la pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe, salvo che nei corridoi riservati per la partenza e l'arrivo ufficialmente autorizzati e negli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso. 3 Il conduttore del natante che effettua il traino dev'essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito. 4 Il natante che effettua il traino e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua. 5 E' vietato il traino simultaneo di piu' di due sciatori nautici. 6 E' parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari). 7 Speciali deroghe potranno essere concesse dall'autorita' competente.