(Regolamento- art. 56)
Art. 56 Navigazione in caso di visibilita' ridotta 
1 In caso di visibilita' ridotta (nebbia, nevischio, ecc.) i  natanti
che  non  possono  emettere  i  segnali  ottici  e  quelli   acustici
prescritti e che non dispongono di bussola non  devono  intraprendere
la navigazione. Se tale caso si verifica nel corso della navigazione,
questi natanti devono raggiungere un porto o  avvicinarsi  alla  riva
nel piu' breve tempo possibile. 
2 I natanti, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea,
devono ridurre la velocita' in funzione della diminuita visibilita' e
fermarsi se le circostanze lo richiedono. 
3 Sui battelli  nei  quali  la  distanza  tra  timoneria  e  prua  e'
superiore a 15 m e quando le condizioni di visibilita' lo  richiedono
deve  essere  posta  una  vedetta.  Essa  deve  essere  in  grado  di
comunicare con il conduttore.