(Regolamento- art. 58)
Art. 58 Impiego del radar 
1 Il radar puo' essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione
quando l'osservatore e' in grado di  utilizzare  l'apparecchio  e  di
interpretarne le informazioni. 
2 La vedetta prescritta  secondo  l'articolo  56,  punto  3,  non  e'
necessaria in caso di impiego del radar. 
3 L'impiego del radar non esenta dall'osservanza di  tutte  le  norme
del presente regolamento.