Art. 58 Impiego del radar 1 Il radar puo' essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore e' in grado di utilizzare l'apparecchio e di interpretarne le informazioni. 2 La vedetta prescritta secondo l'articolo 56, punto 3, non e' necessaria in caso di impiego del radar. 3 L'impiego del radar non esenta dall'osservanza di tutte le norme del presente regolamento.