Art. 60 Stazionamento 1 Il luogo di stazionamento dei natanti dev'essere scelto in maniera da non ostacolare la navigazione. 2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto anche conto del moto ondoso provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua. 3 L'ancoraggio e' vietato in prossimita' delle reti e degli attrezzi della pesca professionale segnalati come tali.