(Regolamento- art. 60)
Art. 60 Stazionamento 
1 Il luogo di stazionamento dei natanti dev'essere scelto in  maniera
da non ostacolare la navigazione. 
2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o  ormeggiati  in
maniera sicura, tenuto anche conto  del  moto  ondoso  provocato  dai
natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le  variazioni  del
livello dell'acqua. 
3 L'ancoraggio e' vietato in prossimita' delle reti e degli  attrezzi
della pesca professionale segnalati come tali.