(Allegato I-art. 20)
 
                             Articolo 20 
 
                           Pool di giudici 
 
  1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che  fanno
parte del pool di giudici. In relazione a  ciascun  giudice  l'elenco
indica almeno le conoscenze linguistiche, il  settore  tecnologico  e
l'esperienza nonche' i casi trattati in precedenza dal giudice. 
 
  2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale  di  primo
grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di  giudici  reca  in
particolare  l'indicazione  dell'oggetto  della  causa,   la   lingua
ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti  usata  dai  giudici  del
collegio,  la  lingua  del  procedimento  e  il  settore  tecnologico
richiesto.