Articolo 49 Conversione ed interessi § 1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e nel luogo di pagamento dell'indennita'. § 2 L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all'articolo 55 oppure, se non e' vi stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione. § 3 Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 27 e 28, gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell'ammontare dell'indennita', qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione. § 4 Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l'indennita' supera 16 unita' di conto per scontrino bagagli. § 5 Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.