(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 49)
                             Articolo 49 
 
                      Conversione ed interessi 
 
  § 1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione  delle
somme espresse  in  unita'  monetarie  straniere,  quest'ultima  deve
essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e  nel  luogo
di pagamento dell'indennita'. 
  § 2 L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita',
calcolati in ragione del cinque per cento  l'anno,  a  decorrere  dal
giorno del reclamo previsto all'articolo 55  oppure,  se  non  e'  vi
stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione. 
  § 3 Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli  27
e 28, gli  interessi  decorrono  solo  dal  giorno  in  cui  si  sono
verificati   i   fatti   che   sono   serviti   alla   determinazione
dell'ammontare dell'indennita', qualora tale giorno sia posteriore  a
quello del reclamo o dell'atto di citazione. 
  § 4 Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono  dovuti  solo
se l'indennita' supera 16 unita' di conto per scontrino bagagli. 
  § 5 Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non consegna
al  trasportatore  entro  il   termine   da   questi   opportunamente
fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la  liquidazione
definitiva di  quanto  reclamato,  non  decorrono  interessi  fra  la
scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.