Art. 390. Le miniere nelle quali siano state rilevate manifestazioni, anche deboli, di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi sono sottoposte ad un regime di controllo, con provvedimento dell'ingegnere capo. Il regime di controllo ha la durata di due anni. Oltre le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente, il provvedimento dispone periodiche misurazioni di portata delle correnti di aria principali e derivate, da eseguirsi nei modi di cui all'art. 263. I risultati delle misurazioni di portata devono essere registrati.