Art. 392. 
 
  Il  direttore  di  miniera  sottoposta  a   controllo   deve   fare
comunicazione  scritta  al  Distretto   minerario   di   ogni   nuova
manifestazione di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi, e di  ogni
rilevante variazione di  quelle  precedentemente  note,  verificatesi
nella stessa miniera. 
  Deve altresi' segnalare il luogo, il tempo, le circostanze, nonche'
ogni dato alle stesse inerenti,  e  comunicare  le  eventuali  misure
provvisoriamente adottate.