Art. 392. Il direttore di miniera sottoposta a controllo deve fare comunicazione scritta al Distretto minerario di ogni nuova manifestazione di grisu', gas tossici o altrimenti nocivi, e di ogni rilevante variazione di quelle precedentemente note, verificatesi nella stessa miniera. Deve altresi' segnalare il luogo, il tempo, le circostanze, nonche' ogni dato alle stesse inerenti, e comunicare le eventuali misure provvisoriamente adottate.