Art. 393. 
 
  L'ingegnere capo,  quando  lo  ritenga  necessario  a  seguito  dei
disposti accertamenti,  sentito  il  direttore,  stabilisce  con  suo
provvedimento quali delle norme di sicurezza  previste  dal  presente
titolo devono  essere  applicate  in  tutta  o  parte  della  miniera
sottoposta a controllo, fissando un termine per l'attuazione.