Art. 394. 
 
  Le miniere sottoposte a controllo devono essere  dotate  di  almeno
quattro indicatori, di cui due di riserva, per il grisu' e di  almeno
due indicatori, di cui uno di riserva, per ciascuno dei gas tossici o
altrimenti nocivi la cui presenza sia stata accertata o sia sospetta. 
  L'ingegnere  capo  puo'  ordinare   una   maggiore   dotazione   di
indicatori. 
  Gli  indicatori,  a  lettura  diretta,  devono   essere   di   tipo
riconosciuto idoneo. 
  L'efficienza degli indicatori deve essere controllata ogni tre mesi
e comunque ogni qualvolta, se ne presenti la necessita'.