Art. 394. Le miniere sottoposte a controllo devono essere dotate di almeno quattro indicatori, di cui due di riserva, per il grisu' e di almeno due indicatori, di cui uno di riserva, per ciascuno dei gas tossici o altrimenti nocivi la cui presenza sia stata accertata o sia sospetta. L'ingegnere capo puo' ordinare una maggiore dotazione di indicatori. Gli indicatori, a lettura diretta, devono essere di tipo riconosciuto idoneo. L'efficienza degli indicatori deve essere controllata ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta, se ne presenti la necessita'.