Art. 1500.
(Patto di riscatto).
Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta'
della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi
stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per
la vendita e' nullo per l'eccedenza.