(CODICE CIVILE-art. 1500)
                             Art. 1500. 
 
                        (Patto di riscatto). 
 
  Il venditore puo' riservarsi il diritto di  riavere  la  proprieta'
della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e  i  rimborsi
stabiliti dalle disposizioni che seguono. 
 
  Il patto di restituire un prezzo superiore a quello  stipulato  per
la vendita e' nullo per l'eccedenza.