(CODICE CIVILE-art. 1501)
                             Art. 1501. 
 
                             (Termini). 
 
  Il termine per il riscatto non puo' essere  maggiore  di  due  anni
nella vendita di beni mobili e di  cinque  anni  in  quella  di  beni
immobili. Se le parti  stabiliscono  un  termine  maggiore,  esso  si
riduce a quello legale. 
 
  Il termine stabilito dalla  legge  e'  perentorio  e  non  si  puo'
prorogare.