(CODICE CIVILE-art. 1502)
                             Art. 1502. 
 
                     (Obblighi del riscattante). 
 
  Il venditore che esercita  il  diritto  di  riscatto  e'  tenuto  a
rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni  altro  pagamento
legittimamente fatto per la vendita,  le  spese  per  le  riparazioni
necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato  il
valore della cosa. 
 
  Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il  compratore  ha
diritto di ritenere la cosa. Il giudice  tuttavia,  per  il  rimborso
delle spese  utili,  puo'  accordare  una  dilazione  disponendo,  se
occorrono, le opportune cautele.