(CODICE CIVILE-art. 1503)
                             Art. 1503. 
 
                      (Esercizio del riscatto). 
 
  Il venditore decade dal diritto di riscatto, se  entro  il  termine
fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non
gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso  del  prezzo,
delle spese e di ogni altro pagamento  legittimamente  fatto  per  la
vendita. 
 
  Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi,
il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora  non  ne  faccia
offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine. 
 
  Nella vendita di beni immobili la dichiarazione  di  riscatto  deve
essere fatta per iscritto, sotto pena di nullita'.