(CODICE CIVILE-art. 1504)
                             Art. 1504. 
 
          (Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti). 
 
  Il  venditore  che  ha  legittimamente  esercitato  il  diritto  di
riscatto nei confronti del compratore puo' ottenere il rilascio della
cosa anche dai successivi acquirenti, purche' il patto  sia  ad  essi
opponibile. 
 
  Se l'alienazione e' stata notificata al venditore, il riscatto deve
essere esercitato in confronto del terzo acquirente.