(CODICE CIVILE-art. 1505)
                             Art. 1505. 
 
           (Diritti costituiti dal compratore sulla cosa). 
 
  Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto  riprende  la
cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e'
tenuto a mantenere le locazioni fatte senza  frode,  purche'  abbiano
data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai  tre
anni.