(CODICE CIVILE-art. 1506)
                             Art. 1506. 
 
                    (Riscatto di parte indivisa). 
 
  In caso di vendita con patto di riscatto di una parte  indivisa  di
una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la
domanda anche in confronto del venditore. 
 
  Se la cosa non e' comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto,
il  venditore  che  non  ha  esercitato  il  riscatto   anteriormente
all'aggiudicazione decade da tale diritto,  anche  se  aggiudicatario
sia lo stesso compratore.