(CODICE CIVILE-art. 1507)
                             Art. 1507. 
 
               (Vendita congiuntiva di cosa indivisa). 
 
  Se piu' persone hanno  venduto  congiuntamente,  mediante  un  solo
contratto, una cosa indivisa, ciascuna puo' esercitare il diritto  di
riscatto solo sopra la quota che le spettava. 
 
  La medesima disposizione si osserva se  il  venditore  ha  lasciato
piu' eredi. 
 
  Il compratore, nei casi sopra espressi, puo' esigere  che  tutti  i
venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il  diritto  di
riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto puo'
esercitarsi soltanto da parte di colui o di  coloro  che  offrono  di
riscattare la cosa per intero.