(CODICE CIVILE-art. 1509)
                             Art. 1509. 
 
             (Riscatto contro gli eredi del compratore). 
 
  Qualora il compratore abbia lasciato  piu'  eredi,  il  diritto  di
riscatto si puo' esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte
che gli spetta, anche quando la cosa venduta e' tuttora indivisa. 
 
  Se l'eredita' e' stata divisa e la cosa venduta e' stata  assegnata
a uno degli eredi, il diritto di riscatto non puo' esercitarsi contro
di lui che per la totalita'.