Art. 972 Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.