Art. 972 
Marescialli  dell'Esercito  italiano,   della   Marina   militare   e
                      dell'Aeronautica militare 
 
1. La partecipazione a  corsi  di  particolare  livello  tecnico  dei
marescialli  dell'Esercito  italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare e' subordinata al vincolo di una  ulteriore
ferma di anni  cinque,  che  permane  anche  dopo  il  passaggio  nel
servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente  ferma.
La ferma precedentemente contratta non rimane  operante  in  caso  di
mancato superamento del corso o di dimissioni.