Art. 974
             Sergenti e volontari in servizio permanente

1.   All'atto   dell'ammissione   a   corsi  di  specializzazione  di
particolare  livello tecnico, individuati con determinazione del Capo
di  stato maggiore della difesa, i sergenti e i volontari in servizio
permanente  sono  vincolati  a una ferma della durata di cinque anni,
decorrente dalla conseguita specializzazione.