Art. 233. 
 
  Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra degli  impianti
ed apparecchi in genere, come pure i relativi dispositivi  accessori,
devono essere disposti in modo che: 
    a) riesca sicuro il loro azionamento; 
    b) siano accessibili senza pericolo e difficolta'; 
    c) il personale addetto possa controllare per visione diretta  il
funzionamento dell'impianto o della parte di esso comandato,  a  meno
che cio' non sia possibile in relazione alle  particolari  condizioni
dell'impianto, nel qual caso devono pero' adottarsi altre  misure  di
sicurezza. 
  Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e  portare
l'indicazione  relativa  al  loro  funzionamento,  quali  chiusura  e
apertura, direzione della manovra,  comando  graduale  rispetto  alle
varie posizioni.