Art. 233.
Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra degli impianti
ed apparecchi in genere, come pure i relativi dispositivi accessori,
devono essere disposti in modo che:
a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficolta';
c) il personale addetto possa controllare per visione diretta il
funzionamento dell'impianto o della parte di esso comandato, a meno
che cio' non sia possibile in relazione alle particolari condizioni
dell'impianto, nel qual caso devono pero' adottarsi altre misure di
sicurezza.
Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portare
l'indicazione relativa al loro funzionamento, quali chiusura e
apertura, direzione della manovra, comando graduale rispetto alle
varie posizioni.