Art. 398. 
 
  Le miniere, o parti di esse,  nelle  quali  siano  state  accertate
emanazioni continue di grisu', sono dichiarate grisutose ed assegnate
ad una delle seguenti categorie: 
    1ª categoria, o  debolmente  grisutosa,  quando,  attraverso  gli
accertamenti condotti nei modi e con i mezzi  di  cui  ai  precedenti
articoli 389, 390 e 391 non siano mai stati riscontrati,  durante  il
periodo di controllo, nel riflusso generale, in quelli principali,  e
nei circuiti derivanti immediatamente a monte delle  loro  immissioni
nei riflussi principali, tenori di grisu' superiori a 0,3  per  cento
in volume, rilevati in piena corrente d'aria, da indicatori a lettura
diretta, di tipo riconosciuto idoneo e da analisi; 
    2ª categoria, o nettamente grisutosa, quando il tenore di  grisu'
accertato nei luoghi, con i mezzi e le modalita' sopra indicati,  sia
superiore a 0,3 per cento in volume. 
  Alla stessa categoria e' assegnata una miniera, o  parte  di  essa,
nella quale, pur essendosi accertati durante il periodo di  controllo
e nei luoghi indicati nel presente  articolo  tenori  di  grisu'  non
superiori a 0,3 per cento, si verifichi anche una sola delle seguenti
condizioni: 
    1° la presenza di accumuli di grisu' sia stata  riscontrata,  non
eccezionalmente, in condizioni di normale ventilazione,  in  cantieri
di lavoro; 
    2°  lo  sprigionamento  di  grisu'  per  tonnellata  di  minerale
abbattuto nelle 24 ore, a regime produttivo normale, sia superiore  a
quattro metri cubi; 
    3° la presenza  nel  sotterraneo  di  accumuli  di  grisu'  venga
accertata nella prima ora dall'arresto predisposto della ventilazione
principale.