Art. 398. Le miniere, o parti di esse, nelle quali siano state accertate emanazioni continue di grisu', sono dichiarate grisutose ed assegnate ad una delle seguenti categorie: 1ª categoria, o debolmente grisutosa, quando, attraverso gli accertamenti condotti nei modi e con i mezzi di cui ai precedenti articoli 389, 390 e 391 non siano mai stati riscontrati, durante il periodo di controllo, nel riflusso generale, in quelli principali, e nei circuiti derivanti immediatamente a monte delle loro immissioni nei riflussi principali, tenori di grisu' superiori a 0,3 per cento in volume, rilevati in piena corrente d'aria, da indicatori a lettura diretta, di tipo riconosciuto idoneo e da analisi; 2ª categoria, o nettamente grisutosa, quando il tenore di grisu' accertato nei luoghi, con i mezzi e le modalita' sopra indicati, sia superiore a 0,3 per cento in volume. Alla stessa categoria e' assegnata una miniera, o parte di essa, nella quale, pur essendosi accertati durante il periodo di controllo e nei luoghi indicati nel presente articolo tenori di grisu' non superiori a 0,3 per cento, si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 1° la presenza di accumuli di grisu' sia stata riscontrata, non eccezionalmente, in condizioni di normale ventilazione, in cantieri di lavoro; 2° lo sprigionamento di grisu' per tonnellata di minerale abbattuto nelle 24 ore, a regime produttivo normale, sia superiore a quattro metri cubi; 3° la presenza nel sotterraneo di accumuli di grisu' venga accertata nella prima ora dall'arresto predisposto della ventilazione principale.