(CODICE CIVILE-art. 1510)
                             Art. 1510. 
 
                       (Luogo della consegna). 
 
  In mancanza di patto o di uso contrario,  la  consegna  della  cosa
deve avvenire nel  luogo  dove  questa  si  trovava  al  tempo  della
vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove  il
venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. 
 
  Salvo patto o  uso  contrario,  se  la  cosa  venduta  deve  essere
trasportata  da  un  luogo  all'altro,   il   venditore   si   libera
dall'obbligo della consegna rimettendo la  cosa  al  vettore  o  allo
spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.