(CODICE CIVILE-art. 1511)
                             Art. 1511. 
 
          (Denunzia nella vendita di cose da trasportare). 
 
  Nella vendita di cose da trasportare da un luogo  a  un  altro,  il
termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita'  apparenti
decorre dal giorno del ricevimento.