(CODICE CIVILE-art. 1512)
                             Art. 1512. 
 
                  (Garanzia di buon funzionamento). 
 
  Se il venditore ha garantito  per  un  tempo  determinato  il  buon
funzionamento  della  cosa  venduta,  il  compratore,   salvo   patto
contrario, deve denunziare al venditore il difetto  di  funzionamento
entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione
si prescrive in sei mesi dalla scoperta. 
 
  Il giudice, secondo le circostanze, puo' assegnare al venditore  un
termine per sostituire o riparare la cosa in modo da  assicurarne  il
buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni. 
 
  Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che  la  garanzia  di  buon
funzionamento e' dovuta anche in mancanza di patto espresso.