(CODICE CIVILE-art. 1513)
                             Art. 1513. 
 
                     (Accertamento dei difetti). 
 
  In caso di divergenza sulla qualita' o condizione  della  cosa,  il
venditore o il compratore possono  chiederne  la  verifica  nei  modi
stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.  Il  giudice,
su istanza della parte interessata, puo' ordinare il  deposito  o  il
sequestro della cosa stessa, nonche' la  vendita  per  conto  di  chi
spetta, determinandone le condizioni. 
 
  La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve,  in  caso
di contestazione, provarne rigorosamente l'identita' e lo stato.