(CODICE CIVILE-art. 1515)
                             Art. 1515. 
 
       (Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore). 
 
  Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il
venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a  spese
di lui. 
 
  La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona  autorizzata
a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la  vendita  deve
essere eseguita, a mezzo di un ufficiale  giudiziario.  Il  venditore
deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno,  del  luogo  e
dell'ora in cui la vendita sara' eseguita. 
 
  Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica
autorita' o da norme corporative, ovvero  risultante  da  listini  di
borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al
prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma  precedente
o di un commissario nominato dal pretore. In tal  caso  il  venditore
deve dare al compratore pronta notizia della vendita. 
 
  Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo  convenuto  e
il ricavo netto della vendita,  oltre  al  risarcimento  del  maggior
danno.