Art. 1515. (Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore). Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sara' eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorita' o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.