(CODICE CIVILE-art. 1516)
                             Art. 1516. 
 
       (Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore). 
 
  Se la vendita ha per oggetto cose fungibili  che  hanno  un  prezzo
corrente a norma del  terzo  comma  dell'articolo  precedente,  e  il
venditore non adempie la sua obbligazione, il  compratore  puo'  fare
acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a  mezzo  di
una delle persone indicate nel secondo e  terzo  comma  dell'articolo
precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta  notizia  al
venditore. 
 
  Il compratore ha diritto  alla  differenza  tra  l'ammontare  della
spesa  occorsa  per  l'acquisto  e  il  prezzo  convenuto,  oltre  al
risarcimento del maggior danno.