(CODICE CIVILE-art. 1517)
                             Art. 1517. 
 
                      (Risoluzione di diritto). 
 
  La risoluzione ha luogo di diritto a  favore  del  contraente  che,
prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto  all'altro,
nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo,
se l'altra parte non adempie la propria obbligazione. 
 
  La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se,
alla scadenza del termine stabilito per la consegna,  il  compratore,
la cui obbligazione di pagare il  prezzo  non  sia  scaduta,  non  si
presenta per ricevere la cosa  preventivamente  offerta,  ovvero  non
l'accetta. 
 
  Il contraente che intende valersi della  risoluzione  disposta  dal
presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto
giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione,
si  osservano  le  disposizioni  generali   sulla   risoluzione   per
inadempimento.