(CODICE CIVILE-art. 1518)
                             Art. 1518. 
 
             (Normale determinazione del risarcimento). 
 
  Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo  corrente  a
norma del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si  risolve  per
l'inadempimento di una delle parti,  il  risarcimento  e'  costituito
dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel  luogo
e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di  un
maggior danno. 
 
  Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno  si
determina sulla base dei prezzi  correnti  nel  luogo  e  nel  giorno
fissati per le singole consegne.