(CODICE CIVILE-art. 1519)
                             Art. 1519. 
 
                 (Restituzione di cose non pagate). 
 
  Se la vendita e' stata fatta senza dilazione per il  pagamento  del
prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento,  puo'  riprendere  il
possesso delle cose vendute, finche'  queste  si  trovano  presso  il
compratore, purche' la domanda sia  proposta  entro  quindici  giorni
dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo
della consegna stessa. 
 
  Il diritto di  riprendere  il  possesso  delle  cose  non  si  puo'
esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli  2764
e 2765,  salvo  che  si  provi  che  il  creditore,  al  tempo  della
introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero  nel  fondo
concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era  ancora
dovuto. 
 
  La disposizione del comma precedente si applica anche a favore  dei
creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose,
a meno che si  provi  che  essi,  al  momento  del  sequestro  o  del
pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.