Art. 975
                              Ufficiali

1.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  che  sono  destinati  a
ricoprire    incarichi    particolarmente   qualificanti   in   campo
internazionale  sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata
dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico,
aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.
2.  Il  Ministro  della  difesa  definisce,  con  proprio  decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.