Art. 399. 
 
  Ai fini del presente titolo si ha  accumulo  di  grisu'  quando  la
percentuale volumetrica di  quest'ultimo,  nell'atmosfera  del  luogo
raggiunga l'uno per cento. Nei confronti dei gas tossici o altrimenti
nocivi si ha accumulo di  uno  di  tali  gas  quando  la  percentuale
volumetrica del gas considerato raggiunge il limite di  cui  all'art.
413. 
  L'accumulo  e'  considerato  pericoloso   quando   la   percentuale
volumetrica del grisu' o degli altri gas tossici o altrimenti nocivi,
singolarmente e considerati, raggiunga i limiti di cui agli  articoli
444, 445 ed occorrendo 446.