Art. 399. Ai fini del presente titolo si ha accumulo di grisu' quando la percentuale volumetrica di quest'ultimo, nell'atmosfera del luogo raggiunga l'uno per cento. Nei confronti dei gas tossici o altrimenti nocivi si ha accumulo di uno di tali gas quando la percentuale volumetrica del gas considerato raggiunge il limite di cui all'art. 413. L'accumulo e' considerato pericoloso quando la percentuale volumetrica del grisu' o degli altri gas tossici o altrimenti nocivi, singolarmente e considerati, raggiunga i limiti di cui agli articoli 444, 445 ed occorrendo 446.