Art. 235. 
 
  Le tubazioni, le  canalizzazioni  e  i  recipienti,  quali  vasche,
serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori  per  operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio  dell'impianto  o  dell'apparecchio,   devono   essere
provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni  non  inferiori  a
cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40.