(CODICE CIVILE-art. 1520)
                             Art. 1520. 
 
                (Vendita con riserva di gradimento). 
 
  Quando si vendono cose con  riserva  di  gradimento  da  parte  del
compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non
sia comunicato al venditore. 
 
  Se l'esame della cosa deve farsi presso  il  venditore,  questi  e'
liberato, qualora il compratore non vi proceda nel termine  stabilito
dal contratto o dagli usi, o, in  mancanza,  in  un  termine  congruo
fissato dal venditore. 
 
  Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si  pronunzia
nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.