(CODICE CIVILE-art. 1522)
                             Art. 1522. 
 
            (Vendita su campione e su tipo di campione). 
 
  Se la vendita e' fatta  su  campione,  s'intende  che  questo  deve
servire come esclusivo paragone per la qualita' della merce, e in tal
caso qualsiasi difformita' attribuisce al compratore il diritto  alla
risoluzioni del contratto. 
 
  Qualora, pero', dalla  convenzione  o  dagli  usi  risulti  che  il
campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la
qualita', si puo' domandare la risoluzione soltanto se la difformita'
dal campione sia notevole. 
 
  In ogni caso l'azione e' soggetta alla decadenza alla  prescrizione
stabilite dall'art. 1495.