Art. 236. 
 
  Prima di  disporre  l'entrata  di  lavoratori  nei  luoghi  di  cui
all'art.  235,  chi  sovraintende  ai  lavori  deve  assicurarsi  che
nell'interno non esistano gas  o  vapori  nocivi  o  una  temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee. 
  Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far  chiudere  e
bloccare  le  valvole  e  gli  altri  dispositivi  dei  condotti   in
comunicazione col recipiente, e  a  fare  intercettare  i  tratti  di
tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti  ed  a
far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso
con l'indicazione del divieto di manovrarli. 
  I lavoratori che prestano la  loro  opera  all'interno  dei  luoghi
predetti  devono  essere  assistiti  da  altro  lavoratore,   situato
all'esterno presso l'apertura di accesso. 
  Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa  escludersi  in
modo assoluto o quando l'accesso al  fondo  dei  luoghi  predetti  e'
disagevole, i lavoratori che  vi  entrano  devono  essere  muniti  di
cintura  di  sicurezza  con  corda  di  adeguata  lunghezza   e,   se
necessario,  di   apparecchi   idonei   a   consentire   la   normale
respirazione.