Art. 401. 
 
  Quando l'ingegnere capo, sentito il direttore,  riconosca  che  nei
confronti di una miniera, avuto  riguardo  alle  caratteristiche  del
giacimento o per  analogie  con  altre  miniere  soggette  a  venute,
istantanee di gas, ovvero per altre manifestazioni sospette  in  essa
verificatesi, possa presumersi la presenza nel minerale o nelle rocce
incassanti o vicine, di gas sotto pressione, in grado di dar luogo  a
irruzioni istantanee, dichiara la miniera, stessa sospetta per venute
istantanee di  gas.  Lo  stesso  provvedimento  indica  le  norme  di
sicurezza, del presente titolo la cui adozione si rende necessaria in
tutta o parte della miniera, fissa  il  termine  entro  il  quale  le
stesse norme devono essere realizzate e stabilisce  le  prime  misure
cautelative di adozione immediata.