Art. 1526.
(Risoluzione del contratto).
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del
compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il
diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al
risarcimento del danno.
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al
venditore a titolo d'indennita', il giudice, secondo le circostanze,
puo' ridurre l'indennita' convenuta.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia
configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso,
la proprieta' della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del
pagamento dei canoni pattuiti.