(CODICE CIVILE-art. 1526)
                             Art. 1526. 
 
                    (Risoluzione del contratto). 
 
  Se la risoluzione del contratto ha luogo  per  l'inadempimento  del
compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse,  salvo  il
diritto  a  un  equo  compenso  per  l'uso  della  cosa,   oltre   al
risarcimento del danno. 
 
  Qualora si sia convenuto che le rate pagate  restino  acquisite  al
venditore a titolo d'indennita', il giudice, secondo le  circostanze,
puo' ridurre l'indennita' convenuta. 
 
  La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto  sia
configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di  esso,
la proprieta' della cosa sia acquisita al conduttore per effetto  del
pagamento dei canoni pattuiti.