Art. 237. 
 
  Qualora nei luoghi di cui all'art.  235  non  possa  escludersi  la
presenza anche di gas, vapori o polveri  infiammabili  od  esplosivi,
oltre  alle  misure  indicate  nell'articolo  precedente,  si  devono
adottare cautele atte  ad  evitare  il  pericolo  di  incendio  o  di
esplosione,  quali  la  esclusione  di  fiamme   libere,   di   corpi
incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e  di  calzature  col
chiodi. Se necessario l'impiego di lampade, queste devono  essere  di
sicurezza.